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Decreto Legge StartUp Innovativa

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StartUp e Crescita economica

Una nuova politica industriale per lo sviluppo e la competitività Visione e iter legislativo

Le misure qui presentate mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’aggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votatae all’innovazione e l’occupazione, in particolare giovanile. Inoltre, queste disposizioni mirano favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una più forte capacità di attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.

Per raggiungere questi obiettivi, dal 2012 il Governo è impegnato nell’elaborazione di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Pietra miliare di questa iniziativa è il Decreto Legge 179/2012, noto anche come “Decreto Crescita 2.0”, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e convertito dal Parlamento con Legge del 18 dicembre 2012 n. 221.

Accogliendo i suggerimenti formulati nel Rapporto Restart, Italia! – elaborato da una task force di 12 esperti istituita nell’aprile del 2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico – e emersi dalla consultazione con i principali attori dell’ecosistema imprenditoriale nazionale, il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la startup innovativa. In via del tutto inedita, in favore di questa tipologia di impresa è stato predisposto – senza operare distinzioni settoriali o porre limite alcuno legato all’età dell’imprenditore – un vasto corpus normativo (artt. 2532) che prevede nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull’intero ciclo di vita dell’azienda, dall’avvio alla fasi di espansione e maturità. Edificando un’impalcatura normativa conforme alle esigenze di tutti gli attori dell’ecosistema delle startup, il Decreto Crescita 2.0 trascende dal mero esercizio di lawmaking e assume la valenza di una policy organica e coerente che identifica nell’innovazione una traiettoria cruciale per la politica industriale.
Lungi dall’essere statica, la policy sulle startup innovative è stata interessata nell’ultimo quadriennio da diversi interventi di potenziamento: provvedimenti quali il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, noto come “Decreto Lavoro”, il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, noto come “Investment Compact”, e la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, meglio nota come Legge di Bilancio 2017, hanno affinato, potenziato e ampliato l’offerta di strumenti agevolativi previsti dal “Decreto Crescita 2.0”. Ulteriori misure, non riconducibili al nucleo originario della policy sulle startup innovative, sono poi intervenute ad arricchire il quadro complessivo delle policy per l’imprenditorialità innovativa: un punto di svolta in questo senso è rappresentato dal varo del Piano Nazionale Industria 4.0 (booklet, presentazione in italiano e in inglese). Questo documento si concentra sulle misure dedicate alle startup innovative, ma offre uno scorcio anche sul più vasto panorama delle politiche nazionali per l’innovazione sopra citate.

 

Definizioni, regime di pubblicità e monitoraggio

La normativa si riferisce specificamente alle startup innovative per evidenziare che le misure non si rivolgono a qualsiasi impresa di nuova costituzione ma soltanto a quelle che operano nel campo dell’innovazione tecnologica. Al di fuori di questa distinzione, non viene tracciata nessuna limitazione di tipo settoriale: la normativa è aperta a tutto il mondo produttivo, dal digitale alla manifattura, dal commercio all’agricoltura. Definizione di startup innovativa: alle misure agevolative possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
– sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012);
– hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
– presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro; non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
– hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
– non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

 

Infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:

  1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
  2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Definizione di startup a vocazione sociale: questa tipologia di impresa possiede tutti i requisiti che caratterizzano la startup innovativa ma in più opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale.1 La Circolare 3677/C, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 gennaio 2015, ha introdotto una nuova procedura di autocertificazione per il riconoscimento delle startup innovative a vocazione sociale, fondata sulla rendicontazione del loro impatto. Contestualmente, per meglio accompagnare l’utente nella fruizione della nuova procedura, il Ministero ha pubblicato la “Guida per la redazione del Documento di Descrizione di Impatto Sociale”, frutto di una collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con diversi attori dell’imprenditoria sociale.

1. Una impresa è a vocazione sociale se opera nei settori individuati dalla disciplina dell’impresa sociale (Decreto Legislativo 155/2006, art. 2 comma 1). I settori individuati sono quelli dell’assistenza sociale; dell’assistenza sanitaria; dell’educazione, istruzione e formazione; della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; della raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; della valorizzazione del patrimonio culturale; del turismo sociale; della formazione universitaria e postuniversitaria; della ricerca ed erogazione di servizi culturali; della formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo.

 

Definizione di incubatore certificato: si tratta di una struttura che deve soddisfare alcuni requisiti specifici, definiti dal DM del 22 dicembre 2016 – che aggiorna il precedente decreto attuativo, datato 22 febbraio 2013 – relativi ai locali, al personale, alle attrezzature e, soprattutto, deve dimostrare comprovata esperienza nelle attività di sostegno all’avvio e allo sviluppo di imprese innovative mediante l’offerta di servizi di incubazione fisica, tale da generare effetti di contaminazione e spillover sul tessuto imprenditoriale del territorio. In questo modo la legge mira a far emergere e valorizzare le eccellenze nazionali nell’ambito dell’incubazione e accelerazione di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Gli incubatori certificati beneficiano di alcune delle agevolazioni previste per le startup innovative, tra cui: costituzione societaria mediate modello standard tipizzato v. par. “Misure di agevolazione”, punto 1; esonero da diritti camerali e imposte di bollo v. punto 2; possibilità di adottare piani di incentivazione in equity – agevolati fiscalmente – anche se costituito in forma di s.r.l. v. punto 9; accesso semplificato e gratuito al Fondo di Garanzia per le PMI v. punto 12; accesso preferenziale al programma Italia Startup Visa v. par. “Ulteriori misure a favore dell’ecosistema dell’innovazione”, punto 3.

Regime di pubblicità: le startup innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nelle rispettive sezioni speciali del Registro delle Imprese (startup; incubatori) create ad hoc presso le Camere di Commercio. L’iscrizione, gratuita, avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti: modelli e guida all’autocertificazione sono disponibili su http://startup.registroimprese.it/. Questa flessibilità “in entrata” è bilanciata da due contrappesi: i controlli effettuati dalle Camere di Commercio competenti per territorio sull’effettivo possesso dei requisiti previsti (vedasi a tal proposito la circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017); l’obbligo di aggiornare su base semestrale (scadenze 30 giugno e 31 dicembre) i dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, e di confermare una volta l’anno, contestualmente a uno dei due adempimenti semestrali, il possesso dei requisiti, pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni correlate (per approfondimenti è possibile consultare la circolare N. 3672/C emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico il 29 agosto 2014; guida agli adempimenti informativi per startup e incubatori). Tali dati riguardano in via principale la tipologia di attività condotta, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti relativi all’innovazione tecnologica. Il registro speciale delle startup innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e oggettivo sull’impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l’occupazione e l’innovazione (v. sezione “Elenchi e statistiche”).

 

#ItalyFrontiers (http://startup.registroimprese.it/isin/home): avviata il 13 novembre 2015 con l’obiettivo di valorizzare e ampliare il patrimonio informativo sulle imprese innovative italiane, #ItalyFrontiers consiste in una piattaforma online dove ogni startup e PMI innovativa può creare un proprio profilo pubblico personalizzabile e in doppia lingua. Per ogni impresa è disponibile una scheda di dettaglio che contiene, oltre ai dati anagrafici già disponibili nella sezione speciale del Registro delle Imprese (denominazione, localizzazione, data di costituzione e di inizio attività, settore di riferimento, classe dimensionale in termini di addetti, capitale sottoscritto e valore della produzione), anche un’ampia gamma di informazioni aggiuntive inserite da ciascuna impresa. Esse includono lo stadio di sviluppo del business, le caratteristiche del team, una descrizione dei prodotti o servizi realizzati, le esigenze di finanziamento, il capitale raccolto e i mercati di riferimento. Una volta sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante (guida alla compilazione), queste informazioni sono accessibili a tutti nel profilo pubblico dell’impresa. La somma di queste schede consente la creazione di una vera e propria vetrina online delle startup e delle PMI innovative, su cui si possono affacciare imprese tradizionali interessate ad avviare collaborazioni sull’innovazione e investitori italiani ed esteri alla ricerca di nuove opportunità ad alto potenziale di ritorno.

Monitoraggio e valutazione: poiché la policy vuole essere “basata sull’evidenza”, il corpus normativo prevede la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione dell’impatto economico delle misure, ponendo altresì l’obbligo, in capo al Ministro dello Sviluppo Economico, di relazionare annualmente in Parlamento. La Relazione attinge anche dalle attività del Comitato di monitoraggio e valutazione, costituito con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2014. La Relazione Annuale del Ministro al Parlamento è giunta alla sua terza edizione, presentata il 13 febbraio 2017. Pubblicata anche in una versione in lingua inglese, la Relazione Annuale presenta le evoluzioni normative avvenute nel periodo di riferimento e le principali evidenze prodotte dalle misure che compongono lo Startup Act italiano. Le precedenti due edizioni, disponibili nella sezione dedicata del sito del Ministero, sono datate 1° marzo 2014 e 16 dicembre 2015.

 

La volontà di dare pubblica evidenza ai dati prodotti dalle varie misure che costituiscono lo Startup Act italiano si manifesta anche nella messa a punto di un sistema di reportistica strutturato, composto da quattro report a carattere trimestrale, riguardanti:

  1. l’accesso al credito delle startup innovative mediante l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI;
  2. l’utilizzo della nuova modalità di costituzione digitale e gratuita per le startup innovative in forma di s.r.l.;
  3. trend economici della sezione speciale del Registro delle Imprese: dinamiche dell’occupazione, composizione delle compagini sociali e performance finanziarie;
  4. performance del programma Italia Startup Visa & Hub.
Infine, Istat ha messo a punto sul proprio sito una sezione statistica riguardante la performance delle startup innovative in termini di redditività, solidità, liquidità e ai risultati prodotti dalle misure agevolative.

 

 

Misure di agevolazione

Le misure in esame si applicano in favore delle startup innovative per 5 anni a partire dalla loro data di costituzione:

  1. Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita (Art. 4, comma 10 bis Investment Compact): con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 è stata introdotta la possibilità per le startup innovative e gli incubatori certificati di redigere l’atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. Il DM 28 ottobre 2016 estende l’applicabilità della procedura con firma digitale anche alle successive modifiche dell’atto costitutivo. La nuova modalità di costituzione presenta numerosi aspetti innovativi. Prima di tutto, il suo utilizzo è gratuito: non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un evidente risparmio per gli imprenditori rispetto alla procedura standard con atto pubblico. Il processo è caratterizzato da una forte semplificazione: l’intera procedura si svolge online, su una piattaforma dedicata (guida all’utilizzo), e il riconoscimento dell’identità dei sottoscrittori dell’atto è garantito dall’utilizzo della firma digitale. L’atto costitutivo viene compilato mediante un modello uniforme, in formato XML, che consente allo stesso tempo controlli rigorosi e capacità di personalizzazione. Da notare, infine, come tale procedura rimanga volontaria: per chi lo desidera è sempre possibile costituire una s.r.l. con atto pubblico standard e contestualmente (o successivamente) iscriverla nella sezione speciale del Registro.

 

  1. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo: alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa dall’Agenzia delle Entrate l’11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.
  2. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di: creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); effettuare operazioni sulle proprie quote; emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.
  3. Proroga del termine per la copertura delle perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.
  1. Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.
  2. Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (art. 4, comma 11novies Investment Compact): la normativa ordinaria che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15.000 euro può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione orizzontale. Con l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le startup innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità.
  1. Disciplina del lavoro tagliata su misura: le startup innovative sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal Decreto Legge 81/2015 (cd. “Jobs Act”). La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act. Al termine dei 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, portando la durata complessiva del rapporto di lavoro a 48 mesi. Trascorso questo periodo, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.

 

  1. Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluso quanto al punto successivo.
  2. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (guida e modello commentato di piano di incentivazione in equity): startup innovative e incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.
  3. Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche. L’agevolazione, stabilizzata e significativamente potenziata con la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 66), prevede per le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche l’incentivo consiste in una deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. Fino al 2016, le aliquote dell’incentivo ammontavano al 19% per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20% per le persone giuridiche, salvo le maggiorazioni rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico, per cui dal 2017 si applica l’aliquota unica al 30% (v. decreto attuativo per gli esercizi 20132015; decreto attuativo per l’esercizio 2016). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa per un minimo di tre anni (in precedenza, due anni).
  4. Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati. Nel 2013 l’Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un regolamento dedicato. A inizio 2015 il citato Decreto Legge “Investment Compact” ha rafforzato lo strumento con l’introduzione di tre importanti novità: anche le PMI innovative possono effettuare campagne di equity crowdfunding; così anche gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative, evoluzione, questa, che permette la diversificazione di portafoglio e la riduzione del rischio per l’investitore retail; in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri connessi, in un’ottica di fluidificazione del mercato secondario. Con la delibera del 24 febbraio 2016 Consob ha aggiornato il Regolamento sull’equity crowdfunding assorbendo le evoluzioni sopra citate e apportando ulteriori semplificazioni: le verifiche di appropriatezza dell’investimento possono essere eseguite anche dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, digitalizzando l’intera procedura. Inoltre, nel novero degli investitori professionali autorizzati sono state ammesse due nuove categorie: gli “investitori professionali su richiesta”, individuati secondo la disciplina europea Mifid sulla prestazione dei servizi di investimento, e gli “investitori a supporto dell’innovazione”, nozione che include attori come i business angel. Infine, la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 70) ha avviato il percorso di estensione dell’applicabilità dello strumento a tutte le PMI italiane.
  5. Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari (decreto attuativo; guida). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
  6. Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle startup. L’Agenzia fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le startup innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sui costi standard, esigibile mediante richiesta dell’apposita “Carta Servizi Startup” all’indirizzo urp@ice.it. Inoltre, per favorire l’incontro con potenziali investitori esteri, l’ICE accompagna a titolo gratuito o a condizioni agevolate le startup innovative ad alcune delle principali manifestazioni internazionali in tema di innovazione: il calendario delle attività in programma viene reso disponibile sul portale www.innovationitaly.it/en/.
  7. Failfast: in caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Le startup innovative sono dunque annoverate tra i soggetti “non fallibili”, allo scopo di consentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello culturale.
  8. Trasformazione in PMI innovativa: in caso di successo, le startup innovative diventate “mature” che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, possono trasformarsi in PMI innovative. Proponendosi di sostenere tutte le imprese caratterizzate da una spiccata propensione a innovare, il Decreto Legge 3/2015, noto come “Investment Compact”, ha infatti assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea più ampia: le PMI innovative appunto, ossia tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione.

Per maggiori informazioni:


Pareri e circolari sulla normativa sono disponibili al seguente link.

 

L’intera normativa, sia di rango primario che secondario, riguardante la policy sulle startup innovative, le guide e i documenti illustrativi correlati, nonché i rapporti sugli effetti delle misure sono disponibili nella sezione dedicata del sito del MISE.

Casella di posta informativa: startup@mise.gov.it.  

 

Ulteriori misure a favore dell’ecosistema dell’innovazione
In aggiunta a quanto disposto dal Decreto Crescita 2.0, il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato in altri programmi di sostegno all’ecosistema dell’innovazione:
  1. Smart&Start Italia (sito; sintesi): il DM 24 settembre 2014 ha introdotto un programma di finanziamento agevolato per le startup innovative localizzate su tutto il territorio nazionale. La dotazione finanziaria è di circa 200 milioni di euro, concessi fino a esaurimento dei fondi a favore di progetti che prevedono programmi di spesa di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro per beni di investimento e/o per costi di gestione. Tali programmi di spesa saranno coperti con mutuo a tasso zero per il 70% dell’ammontare; la quota coperta dal finanziamento agevolato raggiunge l’80% nel caso in cui le compagini sociali siano composte in maggioranza da donne o da under 35. Se le startup innovative destinatarie sono localizzate in un regione di convergenza, il 20% del finanziamento viene concesso a fondo perduto. La misura si applica anche in favore di persone fisiche che si impegnano entro 60 giorni ad avviare una startup innovativa. Le startup costituite da meno di 12 mesi beneficiano anche di servizi di tutoring tecnicogestionale. Le richieste provenienti da startup che si impegnano a finanziare almeno il 30% del piano di investimento con capitale proveniente da investitori istituzionali sono valutate in via preferenziale. Il programma è stato rifinanziato con la Legge di Bilancio 2017.
  2. “Startup sponsor”: cessione delle perdite di nuove imprese a società quotate. La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 76 a 80) introduce, per tutte le società partecipate per almeno il 20% delle quote di capitale, la possibilità di cedere, dietro remunerazione, le perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività (fase di “startup”). In cambio, la società cui vengono cedute le perdite (“sponsor”) può portare il loro ammontare in detrazione con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta, a condizione che le sue azioni siano quotate su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione. La cessione deve riguardare l’intero ammontare delle perdite fiscali.
  3. Lanciato dal Ministro dello Sviluppo Economico il 24 giugno 2014, il programma Italia Startup Visa (sito ufficiale e linee guida) ha introdotto una nuova procedura semplificata per l’erogazione dei visti di ingresso per lavoro autonomo a cittadini non UE che intendono avviare una startup innovativa nel nostro Paese. A fondamento di questo programma risiede la convinzione che l’incontro di diverse culture imprenditoriali rappresenti una componente essenziale per lo sviluppo di ogni ecosistema dell’innovazione. La nuova procedura, che conta sulla collaborazione dei Ministeri degli Affari Esteri, dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali, è rapida – si chiude in non più di 30 giorni –, centralizzata – fa capo a un’unica amministrazione – e digitale – si svolge interamente online. Ulteriori informazioni sono disponibili nei rapporti trimestrali sul programma (v. par. “Monitoraggio e valutazione”) che presentano i principali risultati raggiunti in termini di candidature, paesi di provenienza e nuove imprese costituite. Inoltre, è attiva una casella di posta, info.italiastartupvisa@mise.gov.it, che è possibile contattare per qualsiasi chiarimento sulle procedure.
  4. Il 23 dicembre 2014, sul modello di Italia Startup Visa, è stato lanciato il programma Italia Startup Hub, che ha esteso l’applicabilità della procedura accelerata sopra descritta anche ai cittadini non UE già in possesso di un permesso di soggiorno (ottenuto ad esempio per motivi di studio), che intendono prolungare la loro permanenza in Italia per avviare una startup innovativa: in questo modo possono convertire il permesso di soggiorno in un “permesso per lavoro autonomo startup” senza dover uscire dal territorio italiano e godendo delle stesse modalità semplificate previste per la concessione dei visti startup. Il sito istituzionale del programma, italiastartuphub.mise.gov.it, è stato lanciato il 22 aprile del 2016 (linee guida). Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo info.italiastartupvisa@mise.gov.it.
  5. In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), nel 2013 è stato avviato in alcune università italiane delle Regioni Convergenza un progetto pilota per la costituzione di Contamination Lab, luoghi di contaminazione interdisciplinare che promuovono la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e nuovi modelli di apprendimento. Un panel di esperti nominati dai due Ministeri ha selezionato l’Università Mediterranea di Reggio Calabria (sito web del Contamination Lab), Università della Calabria, Cosenza (sito web), l’Università degli Studi di Catania (sito web), l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Sociali (sito web). Il 2 dicembre 2016, terminati i quattro semestri previsti dalla precedente iniziativa, il MIUR ha avviato un nuovo Bando Contamination Lab, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro (bando).
  6. Due importanti misure a favore dell’innovazione tecnologica applicabili all’universo delle imprese italiane risultano particolarmente interessanti per le startup e le PMI innovative:
  7. Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo (scheda di sintesi): introdotto con la Legge di Bilancio 2015 e disciplinato con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 27 maggio 2015, lo strumento è stato significativamente potenziato con la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 15 e 16). Nella sua nuova configurazione, efficace a decorrere dal periodo d’imposta 2017, il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, sia per i costi della ricerca intramuros sia per le spese extramuros. L’importo massimo dell’agevolazione è pari a 20 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. La base dell’agevolazione è calcolata con riferimento alla media delle spese maturate nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015; condizione per l’accesso al credito è che in ciascuno dei periodi d’imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro. Con la Legge di Bilancio 2017 sono ora ricomprese nell’agevolazione anche le imprese che operano in Italia in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate all’estero. In precedenza l’agevolazione era riconosciuta nella misura del 25% per le spese incrementali in attività di R&S effettuate intramuros, mentre l’aliquota del 50% si applicava solo in caso di outsourcing o impiego di personale altamente qualificato; l’importo massimo dell’agevolazione ammontava a 5 milioni di euro. Ulteriori chiarimenti sull’operatività del CIR&S sono disponibili nella circolare 5/E emessa il 16 marzo 2016 dall’Agenzia delle Entrate.
  8. Patent Box: la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 3745) ha introdotto un inedito regime di agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. Il cosiddetto “Patent Box”, che si applica a decorrere dall’esercizio 2015, consente in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa). Il più recente Investment Compact ha potenziato tale strumento, con piena inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Il Patent Box rappresenta una potente misura di attrazione di investimenti nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali. Il decreto emanato il 30 luglio 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le disposizioni attuative, ulteriormente chiarite dalla circolare 11/E emessa il 7 aprile 2016 dall’Agenzia delle Entrate.

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